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salute
...notizie varie...
cittadinanza
attiva

CGIL
1° Maggio insieme a Portella della Ginestra ANPI
Dal 30 Maggio: con la Lega
SPI-CGIL di Avigliana e l'Etli
a Firenze e Terre dei Medici
...la pensione nel 2010
... fai il calcolo
Alpignano, Comune: sportello sicurezza lavoro
Assistenza
domiciliare per anziani non autosufficienti
...agevolazioni
canone Telecom...
Anziani
e canone Rai: no decreto, no esenzione
CISSA: attività di accompagnamento
presso istituzioni di interesse rilevante per la
vita delle persone
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PROPOSTE

SANITA'
BOCCIATA
Alpignano, Sala Maggiani, 8 Ottobre
DIRETTIVO DELLA LEGA 16
SPI-CGIL
per info: 0119663715
I
servizi per le persone non autosufficienti
(rapporto 2010)
Appello per il 2 Giugno
19 Giugno 2010
Manifestazione
a Torino
I diritti sono il nostro Pride
Donne di Torino per l'autodeterminazione
e Coordinamento Torino Pride
....solidarietà alla popolazione
colpita dal terremoto...
...
azioni di contrasto alla crisi...zona ovest TO
Alpignano, affitti-concorso...
...attenzione ai comunicati:
modello
RED entro il 25 settembre...e...
circolare sulla questione...

...a
che punto sta la crisi?

SOS
Sanità: un appello per il diritto alla
salute
Prosegue la raccolta di
firme per l'appello "SOS Sanità!
La Salute è un Diritto"
(per firmare
sossanita@gmail.com).
L'iniziativa è promossa
da un vasto gruppo di forze politiche e
civili con l'obiettivo
di sostenere e ribadire che quello alla
salute
è un diritto essenziale
sancito dalla nostra Costituzione.
Le leggi finanziarie
nel biennio 2010 - 2011, hanno infatti
tagliato
cinque miliardi di
spesa (sette miliardi rispetto
all'attuale Patto per la Salute).

http://www.marciamondiale.org/
aderisci anche tu...

...14
Novembre:
i lavoratori a Roma per la
crisi...

Rinviata
al 3 ottobre la manifestazione
sull'informazione
dopo
l'attentato a Kabul. Il cordoglio della
Cgil

CGIL,
lettera aperta
alle donne di CISL e UIL
Intervento Epifani
Conclusioni Epifani
DA MERCOLEDI' 15
A VENERDI' 17
LUGLIO
CHIANCIANO TERME
- Pala Montepaschi -
Assemblea di
Programma della CGIL Nazionale dal titolo
"L’Italia e
la crisi. Occupazione, diritti, welfare: le nuove sfide dell’uguaglianza"

CGIL CISL UIL
comunicazione
urgente
...donne e
salute a Torino...
Ticket
sui farmaci
Progetto SPI

...i
Pensionati e il Governo...
Pensioni:
aumento anno 2009
5 Marzo 2009 a Roma
I
pensionati della Cgil tornano in piazza
1° Maggio:
dopo la manifestazione insieme a Settimo
T.se
NOI a
Roma il 4 aprile
..."Sono perché penso"
e dico
NO all'accordo separato ...
...a ROMA il 4 Aprile...
Notizie sulla TARSU
Assegni famigliari
14ª:
Comunicazione SPI
"LA NUOVA STRATEGIA DELLA COMUNICAZIONE"
leggi
Rinnovo
pensioni Dich. Mod RED CUD e OBIS M
CONTRO
IL TERRORISMO
CAAF
Centri di Assistenza
Fiscale
della Cgil
presso nostra
sede

Valorizzare
il lavoro e far crescere il Paese
(CGIL CISL UIL)

Integrazione
rette:
i familiari non devono pagare
leggi
Il
nuovo libro di Pat Carra
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UE:
Pil a picco in tutti i Paesi europei
La disoccupazione è in rapido aumento
Almunia: ripresa graduale a metà 2009
«Il patto di stabilità resterà in vigore»
NOVITA'
- VANTAGGI FINANZIARIA 2008
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GRAVI MOTIVI DI FAMIGLIA
(permesso retribuito di 3 giorni all'anno)
Ogni lavoratore ha diritto - ai sensi della L. 53/2000 - ad un
permesso retribuito (a carico del datore di lavoro) di tre giorni lavorativi
all'anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge (anche legalmente
separato), di up parente entro il secondo grado (anche non convivente) o del
convivente (stabilmente residente). I giorni di permesso devono essere utilizzati entro sette giorni
dal decesso o dall'accertamento dell'insorgenza della grave infermità o della necessità di
provvedere a conseguenti specifici interventi terapeutici.
Due anni di congedo non retribuito I lavoratori dipendenti, inoltre, per gravi e documentati motivi
familiari, possono richiedere un periodo (continuativo o frazionato) di congedo non
superiore a due anni (conservando il posto di lavoro). Durante tale periodo non
ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di
attività lavorativa. Il regolamento applicativo elenca alcune casistiche che possono
dar luogo al congedo: . Situazione di
grave disagio personale,
. Necessità che derivano dal decesso di familiari (anche se già
fruito, per lo stesso motivo, dei tre giorni di permesso retribuito) oppure
situazioni conseguenti al verificarsi di determinate patologie a loro carico (familiari
- anche non conviventi - aventi diritto all'assistenza: membri della
famiglia anagrafica, portatori di handicap, parenti e affini entro il 3° grado,
coniuge, figli, genitori, generi, nuore, suoceri, fratelli e sorelle). .
.
Il congedo non è considerato nell'anzianità di servizio né
ai fini previdenziali; il lavoratore può procedere al riscatto oppure ai versamenti
volontari. Modalità richiesta, concessione, diniego e contraddittorio sono
demandati ai contratti collettivi. Il regolamento applicativo è entrato in vigore
l'11.10.2000 (Dpcm n. 278/2000). Attenzione! Questo congedo non va
confuso con quello retribuito, sempre per un
massimo di due anni, stabilito dalla L. 388/2000, per
l'assistenza al figlio con handicap grave.
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PENSIONE SUPPLEMENTARE
È una pensione che si può ottenere se il soggetto
richiedente è già titolare di un altro
trattamento previdenziale principale e se ha versato, in qualsiasi periodo,
della contribuzione obbligatoria, senza aver raggiunto un minimo
contributivo sufficiente per un diritto autonomo.
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Occorre aver compiuto l'età pensionabile, pari
a 60 anni per le donne o 65 per
gli uomini (per coloro che hanno versato contribuzione presso la
gestione
separata INPS, l'età è pari a 57 anni sia per le donne che per gli
uomini, fino al
31.12.1997, dal 2008 l'età si eleva a 60 anni per le donne e 65 per gli
uomini),
in particolare aver raggiunto l'età pensionabile richiesta per la
pensione di vecchiaia nel fondo dove verrà liquidata la pensione
supplementare
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Avere cessato l'attività lavorativa, se
lavoratore dipendente
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La pensione decorre sempre dal mese successivo
alla presentazione della domanda all'INPS.
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In caso di morte del titolare, la pensione
supplementare è reversibile nei confronti degli eredi previsti dalla
legge
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Non è richiesto un minimo di contribuzione
accreditata
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Tale pensione non è integrabile al trattamento
minimo
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In presenza di ulteriore contribuzione
versata, sono liquidabili i supplementi di tale pensione
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Il calcolo della pensione supplementare
avviene sulla base del numero e del valore
della contribuzione versata.
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